Associazione Donne Giuriste Italia - Sezione di Savona 

aderente alla FIFCJ - Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques

ADGI

Sportello ANTIVIOLENZA

dal 20 Gennaio 2016
Centro Polifunzionale - Via del Collegio - Carcare

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2023: DECENNALE ADGI - SEZ SV LIGURIA
GIUGNO 2013 – GIUGNO 2023

Regolamento dell’Associazione Donne Giuriste Italia

Fermo lo Statuto dell’“Associazione Donne Giuriste Italia – ADGI”, in forma abbreviata ADGI, il presente regolamento disciplina la struttura e il funzionamento interno dell’Associazione relativamente alla sua gestione ordinaria e straordinaria.
Clicca qui sotto per leggere tutto il nostro regolamento

Regolamento dell’Associazione Donne Giuriste Italia A.D.G.I.
Approvato dall’assemblea del 25.09.2010
INDICE
Titolo I : Norme generali
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Sede nazionale e sezioni territoriali
Articolo 3 - Norme applicabili, revisione e modifiche del regolamento
Articolo 4 - Intenti verso la Féderation Internationale des Femmes des Carrières Juridiques
Articolo 5 - Logo dell’Associazione
Titolo II: Delle socie
Articolo 6 – Requisiti
Articolo 7 - Modalità di iscrizione
Articolo 8 – Perdita della qualità di socia e recesso
Titolo III: Degli organi collegiali e delle cariche associative
Articolo 9 - Organi collegiali nazionali e sezionali
Articolo 10 – L’Assemblea Nazionale delle socie
Articolo 11 – Convocazione e delibere dell’assemblea delle socie
Articolo 12 – Elezione delle cariche sociali
Articolo 13 – Competenze dell’Assemblea Nazionale delle socie
Articolo 14 – Il Consiglio Nazionale di Presidenza
Articolo 15 – Competenze del Consiglio Nazionale di Presidenza
Articolo 16 – L’Assemblea Sezionale delle socie
Articolo 17 – Competenze dell’Assemblea Sezionale delle socie
Articolo 18 – Il Consiglio Sezionale di Presidenza
Articolo 19 – Competenze del Consiglio Sezionale di Presidenza
Articolo 20 – Cariche associative e poteri
Articolo 21 – Cessazione delle cariche
Titolo IV: Delle Entrate e degli adempimenti contabili
Articolo 22 – Adempimenti contabili e fiscali
Articolo 23 – Entrate
Articolo 24 – Esercizio finanziario e bilancio
Titolo V: Norme finali
Articolo 25 – Clausola deconflittuale
Articolo 26 – Scioglimento
Regolamento dell’ “Associazione Donne Giuriste Italia A.D.G.I.”
Titolo I
Norme generali
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Fermo lo Statuto dell’“Associazione Donne Giuriste Italia – ADGI”, in forma abbreviata ADGI, il presente regolamento disciplina la struttura e il funzionamento interno dell’Associazione relativamente alla sua gestione ordinaria e straordinaria.
L’ADGI si propone in via primaria di:
a) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale delle aderenti e delle iscritte ai vari ordini di appartenenza, anche attraverso scambio di informazioni, esperienze e documentazione, nonché partecipazione e organizzazione di congressi, seminari e corsi di specializzazione e aggiornamento;
b) promuovere e mantenere contatti con ordini professionali, associazioni ed enti in genere, italiani ed esteri, in funzione dello sviluppo della sua attività e del perseguimento dei suoi scopi;
c) promuovere il riconoscimento delle istanze giuridiche ed economiche delle diverse professionalità rappresentate, nelle opportune sedi, anche istituzionali e legislative;
d) sviluppare sistemi di servizi alle Socie, anche a mezzo di utilizzo di mezzi informatici;
e) pubblicare un “foglio notizie” o altro strumento di informazione efficace ed efficiente, che potrà esser parte di bollettini associativi o coordinativi;
f) promuovere opportune attività di formazione ed informazione interna, atte alla crescita culturale e professionale delle socie.
L’ADGI potrà altresì svolgere tutte le altre attività necessarie od opportune per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, senza limitazione alcuna, in Italia o all’estero, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, dibattiti, incontri, conferenze, seminari, corsi, manifestazioni sportive, premi, concerti, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
Articolo 2 – Sede nazionale e sezioni territoriali
La sede nazionale dell’Associazione è in Milano e si articola in sezioni territoriali.
A norma dell’art. 5 dello Statuto le socie di una stessa provincia o di una stessa circoscrizione di Tribunale possono, se in numero di almeno 5, costituire una sezione territoriale e partecipare in tale veste all’attività sociale.
Il Consiglio Nazionale di Presidenza (CNP), di seguito CNP, approva e riconosce la costituzione delle singole sezioni, convocando un’apposita adunanza del CNP.
Articolo 3 - Revisione e modifiche del regolamento
Il regolamento può essere sottoposto a revisione da parte dell’Assemblea Nazionale secondo le disposizioni del codice civile.
Articolo 4 - Intenti verso la Féderation Internationale des Femmes des Carrières Juridiques
Premesso che la “Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ)”, -è una organizzazione non governativa (ONG) internazionale fondata a Parigi nel 1928, con Statuto depositato nel 1961 e consultabile presso il sito internet della FIFCJ - è una federazione che collabora con l’UNESCO, l’UNIFEM et l’UNICEF ;
- si ispira nell’esercizio delle sue attività ai principi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite, che sono consacrati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e riaffermati nella Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;
- ha come obiettivo principale l’eliminazione di tutte le forme di discriminazioni nei riguardi delle donne e la promozione dei Diritti Umani delle Donne;
- raggruppa le associazioni nazionali ed i membri individuali che nei loro paesi quali l’Africa, l’Asia, l’America e l’Europa, lavorano in applicazione di questi principi;
- ha per obiettivo:
a) incoraggiare e aiutare i suoi membri nelle azioni presso il Parlamento, Governi e tutte le autorità competenti e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica, affinchè le legislazioni nazionali possano conformarsi a quei principi, che quindi possano essere applicati nella pratica giudiziaria e sociale;
b) raccogliere tutte le informazioni sulla condizione giuridica, economico e sociale della donna nel mondo e studiare tutte le leggi che l’influenzano;
c) favorire lo stabilizzarsi di linee di amicizia e di solidarietà tra tutti i suoi membri e altresì con le altre associazioni internazionali femminili e le altre associazioni internazionali giuridiche;
d) contribuire a riespandere l’idea della pace nel mondo, base indispensabile per ottenere un progresso equo e cosciente dell’umanità.
L’ADGI si ritrova negli scopi ed azioni della FIFCJ e quindi aderisce alla FIFCJ a tempo indeterminato, salvo quanto diversamente stabilito dalla Assemblea dei soci, tra l’altro entrando a far parte della Federazione, in persona della Presidente Nazionale o della Consigliera a ciò delegata.
Articolo 5 - Logo dell’Associazione
Il logo dell’ADGI è costituito da una “figura geometrica circolare con al centro una “donna” stilizzata con contorno di colore oro su sfondo blu, che regge un ramo di ulivo colore oro ed un libro recante la scritta “lex”. Sulla parte superiore destra del cerchio con sfondo blu, parzialmente sovrapposta interrompendone la linea, a caratteri d’oro, compare la scritta ADGI”.
Il logo e la denominazione dell’Associazione dovranno essere utilizzati in tutte le comunicazioni interne ed esterne e materiale pubblicitario riguardante l’Associazione stessa, secondo quanto stabilito dal CNP.
Titolo II
Delle socie
Articolo 6 – Requisiti
Ci si riporta all’art. 3 dello statuto.
Articolo 7 - Modalità di iscrizione
Le aspiranti socie devono possedere tutti i requisiti richiesti dall’art. 3 dello Statuto, condividere gli scopi dell’associazione e, a norma dell’art. 4 dello Statuto, compilare l’apposito modulo di iscrizione, impegnandosi a versare la prevista quota annuale entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione.
La domanda di iscrizione sarà esaminata nel corso del primo Consiglio Sezionale di Presidenza (CSP) che delibererà a maggioranza semplice.
Qualora nel territorio di residenza o domicilio non sia esistente una sezione territoriale dell’ADGI, la domanda potrà essere indirizzata alla Presidente
sezionale pro tempore più vicina e/o indirizzata all’Associazione presso la Presidente nazionale, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Per tale ultima ipotesi all’atto dell’iscrizione la socia verrà considerata d’ufficio, sulla base della residenza anagrafica o domicilio indicato, appartenente alla sezione territoriale dell’Associazione più vicina.
L’iscrizione si rinnova automaticamente salvo dimissioni da comunicarsi tre mesi prima della fine dell’anno solare in corso. Le quote associative andranno versate entro i primi tre mesi dell’anno.
Articolo 8 – Perdita della qualità di socia e recesso
Ci si riporta all’art. 10 dello Statuto.
La socia ha inoltre la facoltà di recedere dall’ADGI, dandone comunicazione scritta alla Presidente sezionale, entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione.
In nessun caso saranno rimborsate alla recedente le somme versate all'ADGI a qualsiasi titolo.
La recedente dovrà altresì adempiere agli eventuali obblighi assunti nei confronti dell’ADGI sino al momento della comunicazione di cui al comma precedente.
Titolo III
Degli organi collegiali e delle cariche associative
Articolo 9 - Organi collegiali nazionali e sezionali
Ci si riporta all’art. 6 dello Statuto
Articolo 10 – L’Assemblea Nazionale delle socie
Ci si riporta all’art. 7 dello Statuto
Articolo 11 – Convocazione e delibere dell’assemblea delle socie
Ci si riporta all’art. 7 dello Statuto. Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea tutte coloro che risultino iscritte nell’elenco delle socie, tenuto a cura della Segretaria competente sino al giorno precedente quello dell’adunanza.
L'Assemblea delle socie, rispettivamente in sede Nazionale ed in sede Sezionale, è convocata dalla Presidente o, in caso di suo impedimento, dalla Vice-Presidente più anziana, mediante avviso scritto anche via posta elettronica alle Socie almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza – ma preferibilmente quindici - con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.
L'Assemblea delle socie è presieduta dalla Presidente o, in caso di suo impedimento, dalla Vice-Presidente più anziana.
A chi presiede l’Assemblea spetta constatare e regolare il diritto d'intervento e di voto.
La partecipazione all’Assemblea Nazionale può avvenire anche a mezzo di regolare delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni Socia presente all’Assemblea Nazionale.
Le votazioni possono farsi per appello nominale, a scrutinio segreto, per alzata di mano
Possono partecipare all’Assemblea delle socie, su invito della Presidente, anche le non-socie senza diritto di voto.
Delle riunioni dell'Assemblea delle socie si redige verbale a cura della Segretaria; il verbale è firmato da chi presiede l’adunanza e dalla Segretaria ed è conservato da quest’ultima.
In caso di impedimento della Segretaria, le incombenze relative al verbale sono svolte da un membro del Consiglio di Presidenza designato dalla Presidente.
Articolo 12 – Elezione delle cariche sociali
Le elezioni sociali devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che vi sia acclamazione.
Le candidature devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell’apertura dell’Assemblea alla segretaria competente.
Risulteranno elette le candidate che riporteranno il maggior numero di voti.
In caso di parità si procederà ad una nuova votazione tra le candidate che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.
Articolo 13 – Competenze dell’Assemblea Nazionale delle socie
L’Assemblea Nazionale delle socie:
a) elegge il Consiglio di Presidenza, composto da sette membri.
b) ratifica la revisione e la modifica dello Statuto e del Regolamento, effettuate su delibera del CNP;
c) delibera a maggioranza assoluta sullo scioglimento dell’Associazione;
d) approva il conto preventivo e consuntivo e la relazione illustrativa della Tesoriera Nazionale.
e) delibera su tutte le altre materie di cui non sia competente il Consiglio Nazionale di Presidenza.
Articolo 14 – Il Consiglio Nazionale di Presidenza
Il Consiglio Nazionale di Presidenza è composto da:
a) Presidente Nazionale
(i) cura i rapporti con la Presidenza Internazionale;
(ii) sceglie il luogo in cui si riunirà l’Assemblea Nazionale delle socie, anche se in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia;
b) tre Vice Presidenti – una per il nord, una per il centro ed una per il sud;
c) Consigliera per i Rapporti Internazionali;
d) Consigliera Segretaria;
e) Consigliera Tesoriera.
In caso di impedimento della Presidente, le sue funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, saranno attribuite alla vice Presidente più anziana.
A norma dell’art. 6 dello Statuto, i membri del Consiglio Nazionale di Presidenza restano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; quindi trascorso un intervallo di due anni potranno essere rielette.
Il Consiglio di Presidenza Nazionale si riunisce tutte le volte che la Presidente o concordemente tutte le Vice Presidenti lo ritengano necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Esso è convocato dalla Presidente, o in caso di suo impedimento dalla vice presidente più anziana, mediante avviso scritto da inviarsi alle Consigliere anche via posta elettronica, almeno due cinque giorni liberi prima di quello fissato per la
riunione; in tal caso, per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza delle Consigliere in carica.
In mancanza dell’avviso previsto dal comma precedente, si considera validamente costituita la riunione di Consiglio di Presidenza qualora intervengano tutti i suoi membri.
Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono assistere anche i Soci a ciò autorizzati dalla Presidente o dalla vice Presidente più anziana.
Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio di Presidenza è presieduto dalla Presidente o, in caso di suo impedimento, dalla vice Presidente più anziana.
Delle riunioni del Consiglio di Presidenza si redige verbale a cura della Consigliera Segretaria o della sua vice o facente funzioni; il verbale è firmato da chi presiede e dalla Consigliera Segretaria o f.f. ed è conservato dalla Consigliera Segretaria.
In caso di impedimento della Consigliera Segretaria, le incombenze relative al verbale sono svolte da altra Consigliera o f.f. designata da chi presiede.
E’ ammessa la partecipazione di una o più Consigliera a mezzo di “conference call” telefonica.
Articolo 15 – Competenze del Consiglio Nazionale di Presidenza
Il Consiglio Nazionale di Presidenza:
a) decide sulle richieste di adesione all’ADGI inviate alla Presidenza Nazionale;
b) delibera, in sede di appello sul ricorso di cui all’art. 10 Statuto, presentato dalla socia esclusa;
c) delibera in ordine alla istituzione, modifica e abolizione di gruppi di lavoro per materie che richiedano specifica competenza ed esperienza, o per particolari progetti o finalità, stabilendo regole per il funzionamento.
d) delibera in ordine alle direttive principali dell’Associazione ed al progetto di attività della stessa;
e) delibera e ratifica la partecipazione a Congressi Nazionali e Internazionali,
f) delibera le modalità dei Congressi Nazionali dell’Associazione da tenersi ogni anno, ne sceglie i
temi e ne designa le relatrici;
g) decide sulla organizzazione di incontri, convegni, congressi e seminari e la partecipazione a manifestazioni di altri enti e/o associazioni, anche con relazioni scritte;
h) approva e riconosce la costituzione delle singole sezioni, convocando un’apposita adunanza del CNP e prende atto dello scioglimento delle Sezioni;
i) decide l’importo del contributo minimo, il rimborso di spese sostenute nell’interesse dell’ADGI, l’attribuzione della qualifica di Socio con qualsiasi qualità ed in genere l’assunzione di delibere che non siano riservate dal presente regolamento ad altri organi dell’ADGI;
l) assicura la necessaria informativa ai Soci sulle attività dell’ADGI;
Articolo 16 – L’Assemblea Sezionale delle socie
L’Assemblea Sezionale delle socie è costituita da tutte le Socie iscritte nella sezione territoriale ed in essa hanno voto deliberativo le Socie.
L’Assemblea Sezionale Ordinaria delle socie è convocata almeno una volta ogni anno, per deliberare sul Bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea Sezionale Straordinaria delle socie può essere convocata dalla Presidente di sezione su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo delle associate sezionali secondo quanto previsto dall’art. 20 c.c. La partecipazione all’Assemblea Sezionale può avvenire anche a mezzo di regolare delega scritta.
Non sono ammesse più di due deleghe per ogni Socia presente all’Assemblea.
Per l’ordine del giorno, le modalità di avviso, la costituzione dell’assemblea e le modalità di votazione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’Assemblea Nazionale di cui ai precedenti artt. 10 e 11.
Articolo 17 – Competenze dell’Assemblea Sezionale delle socie
L’Assemblea Sezionale delle socie:
a) elegge i cinque membri del Consiglio di Presidenza, tra cui la Presidente e quattro Consigliere.
b) provvede alla nomina di delegate regionali, provinciali, comunali e/o presso enti pubblici.
c) approva il conto preventivo e consuntivo della Tesoriera Sezionale.
Articolo 18 – Il Consiglio Sezionale di Presidenza
Il Consiglio Sezionale di Presidenza è composto da:
a) Presidente di sezione
(i) cura i rapporti con la Presidenza Nazionale;
(ii) sceglie il luogo in cui si riunirà l’Assemblea sezionale delle socie, anche se in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia;
b) due Vice Presidenti;
c) Consigliera Segretaria;
d) Consigliera Tesoreria.
Per durata e limiti di rieleggibilità di tutte le cariche sezionali si applicano, in quanto compatibili, le norme applicabili al Consiglio Nazionale di Presidenza di cui al precedente art. 14.
Articolo 19 – Competenze del Consiglio Sezionale di Presidenza
Il Consiglio sezionale di Presidenza:
a) nomina al suo interno le due vice-presidenti, una consigliera segretaria ed una consigliera tesoriera.
b) delibera sull’esclusione della socia, previa audizione dell’interessata;
Articolo 20 – Cariche associative e poteri
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta alla Presidente che può delegare altra consigliera per singoli atti.
Spetta alla Presidente Nazionale o Sezionale, in via generale, rispettivamente nell’ambito delle proprie competenze territoriali:
a) il potere di concludere tutti gli atti e contratti,
b) eseguire e ricevere notifiche di atti sia a mezzo del servizio postale che di ufficiale giudiziario;
c) la rappresentanza in giudizio e nei confronti della pubblica amministrazione;
d) adempiere agli obblighi a carico dell’ADGI in relazione alla normativa vigente in materia di protezione della privacy (legge 31.12.1996 n. 675 e D. Lg.vo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) nei confronti delle competenti autorità e dei titolari di dati personali che siano oggetto di trattamento da parte dell’ADGI;
Spetta alla Consigliera Tesoriera, Nazionale o Sezionale, in via generale, rispettivamente nell’ambito delle proprie competenze territoriali e limitatamente alle seguenti incombenze:
a)redigere il bilancio consuntivo e la connessa relazione illustrativa;
b)previa apposita delega della Presidente, effettuare operazioni di deposito e prelievo nei limiti dei fondi disponibili in detti conti, richiedere l’emissione di assegni circolari e bonifici, richiedere il protesto di titoli di credito, compiere operazioni in titoli e valori mobiliari, ed in genere effettuare ogni operazione bancaria o postale consentita nell’ambito del rapporto di conto corrente;
c) ricevere in consegna da terzi beni mobili e somme di denaro, rilasciando le relative ricevute e quietanze liberatorie.
La Consigliera Tesoriera esercita le sue funzioni sotto la direzione della Presidente.
Spetta alla Presidente od alla sua vicaria dare esecuzione alle delibere assunte dall’Assemblea delle socie e dal Consiglio di Presidenza.
La Presidente ha facoltà di delegare i propri poteri ad una o più Consigliere ovvero ad altre Socie, per specifici atti o per determinate categorie di atti, anche per limitati periodi di tempo.
In caso di impedimento della Presidente, le sue funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, saranno attribuite alla Vice-Presidente più anziana.
La Presidenza Nazionale e le Presidenti di Sezioni sono tenute, trascorso il biennio, entro due mesi dalla data di scadenza, a convocare le Assemblee per le elezioni delle cariche. In difetto le assemblee potranno essere convocate in via straordinaria da una delle Vice Presidenti.
In caso di dimissione o impedimento definitivo della Presidente Nazionale o delle Presidenti di Sezione, la vice presidente più anziana assume i poteri di cui ai precedenti commi e provvede entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’impedimento a convocare le Assemblee che devono procedere alle nuove elezioni.
La Presidente Nazionale o sezionale, rispettivamente per le loro competenze territoriali, sono responsabili del trattamento dei dati personali effettuato dall'ADGI.
La Consigliera Segretaria e la Consigliera Tesoriera sono necessariamente membri del Consiglio di Presidenza.
Le altre cariche associative in ambito nazionale e sezionale oltre alla Presidente e alla Consigliera Tesoriera sono: le Vice -Presidenti, le Consigliere, tra queste la Segretaria e le delegate eventualmente nominate c/o gli enti istituzionali.
Le Delegate curano assieme alla Presidente Nazionale ed in collaborazione con le Presidenti delle Sezioni, i rapporti con gli enti. Promuovono la formazione delle Sezioni, prendendo iniziative atte a tale scopo.
Le cariche sociali non prevedono alcun compenso.
Tuttavia eccezionalmente e preventivamente il rimborso spese potrà essere determinato dopo le opportune verifiche di compatibilità di bilancio, nell’entità e secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Presidenza Nazionale o sezionale, con apposita delibera, per determinate attività, unicamente in relazione alle spese sostenute documentate.
Articolo 21 – Cessazione delle cariche
In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, il Consiglio di Presidenza rispettivamente Nazionale o sezionale, potrà sostituirli mediante cooptazione, in difetto di che sarà l’Assemblea delle socie a provvedervi alla prima riunione utile.
Qualora per qualsiasi causa il numero delle Consigliere in carica si riduca ad un numero inferiore a tre, s’intenderà decaduto l’intero Consiglio di Presidenza e le Consigliere rimaste dovranno convocare senza ritardo l’Assemblea delle socie per i conseguenti provvedimenti.
Il Consiglio di Presidenza, nella prima riunione utile dopo quella dell’Assemblea delle socie che lo ha nominato, conferisce ai propri membri le cariche Sociali qualora a ciò non abbia già direttamente provveduto l’Assemblea stessa.
Le dimissioni dalle cariche nazionali e di sezione devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata alla Presidente Nazionale o di Sezione le quali provvederanno a convocare immediatamente il Consiglio di Presidenza per la deliberazione sull’accettazione delle dimissioni stesse.
Le dimissioni della Presidente Nazionale e delle Presidenti di Sezione devono essere presentate ai rispettivi Consigli di Presidenza.
La deliberazione sull’accettazione delle dimissioni è di competenza delle Assemblee.
Titolo IV
Delle Entrate e degli adempimenti contabili
Articolo 22 – Adempimenti contabili e fiscali
Qualora per il regolare espletamento delle attività dell’ADGI si rendesse necessario eseguire adempimenti contabili e fiscali complessi e/o onerosi, essi potranno essere affidati dal Consiglio di Presidenza, in alternativa, ad un Socio esperto ovvero ad un professionista esterno.
Articolo 23 – Entrate
Le entrate dell'ADGI., da impiegarsi in via esclusiva per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, sono costituite:
a) contributi delle socie nella misura stabilita dall’Assemblea sezionale delle socie;
b) lasciti e donazioni spontanee nei limiti in cui non siano in contrasto con le norme fiscali che regolano la materia;
c) contributi da Enti Istituzionali anche con l’approvazione di progetti;
d) sponsorizzazioni anche da enti imprenditoriali (banche, editori, etc.) per particolari manifestazioni sociali, previa approvazione del Consiglio;
Inoltre, a norma del presente regolamento, le entrate possono essere costituite da:
e) contributi o rimborsi spese derivanti dalle iniziative intraprese dal ADGI;
In ottemperanza ai criteri di ripartizione territoriale disposti dallo Statuto e dal presente regolamento, le entrate di pertinenza delle sedi sezionali sono devolute nella misura del 20% alla Presidenza Nazionale.
La Consigliera Tesoriera e la Presidente nazionale e sezionale, secondo le rispettive competenze territoriali, hanno la piena responsabilità delle entrate, delle uscite e del rendiconto; esse sono soggette al controllo della presidenza competente.
In caso di scioglimento delle sedi sezionali, eventuali fondi residui saranno devoluti alla Presidenza Nazionale.
Articolo 24 – Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario dell’ADGI, sia in sede nazionale che sezionale, inizia l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, viene predisposto dalla Consigliera Tesoriere il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre al Consiglio di Presidenza entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno seguente, unitamente ad una relazione illustrativa, per l'approvazione. Il bilancio così approvato e la relazione illustrativa vengono poi portati a conoscenza delle Socie presenti in Assemblea, da convocarsi entro e non oltre il successivo 31 marzo.
Qualora il bilancio consuntivo non chiuda in pareggio, la differenza positiva o negativa dovrà essere riportata a nuovo, ovvero destinata o coperta, a seconda dei casi, secondo quanto verrà deliberato dall’Assemblea.
E’ vietato comunque distribuire utili alle Socie, in modo diretto o indiretto.
Titolo V
Norme finali
Articolo 25 – Clausola deconflittuale
Per qualsiasi questione dovesse sorgere in merito al presente regolamento ed allo statuto, in via preliminare e senza pregiudizio per il diritto all’azione giudiziaria e per il diritto al contraddittorio, le Socie si impegnano ad adire in via conciliativa il Consiglio direttivo Nazionale, che provvederà a nominare un Collegio di tre Presidenti sezionali, con esclusione della Presidente di appartenenza, la quale sarà chiamata quale diretta interessata in contraddittorio.
Articolo 26 – Scioglimento
Lo scioglimento dell'ADGI. è deliberato, su proposta del Consiglio di Presidenza, dall'Assemblea delle socie che provvederà alla nomina di un liquidatore, individuandolo preferibilmente tra le Socie effettive, determinandone i poteri ed il compenso.
In caso di scioglimento dell’ADGI, eventuali fondi residui, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, saranno devoluti ad Associazioni o Enti con finalità analoghe, con la stessa delibera assembleare di scioglimento.

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CC BY-NC-SA 3.0 IT

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